Art. 11.
(I «percorsi delle castagne»).

      1. Ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica e della sua qualificazione e promozione nei territori ad alta vocazione di produzione di castagne, le regioni, sentite le comunità montane e le province interessate, disciplinano, con proprie leggi, l'istituzione di itinerari turistici denominati «percorsi delle castagne».
      2. I «percorsi delle castagne» di cui al comma 1 sono indicati da segnali e cartelli che indicano la vocazione e la zona di produzione del frutto. Tali cartelli indicano anche centri abitati, edifici di interesse storico-artistico, musei, valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture alberghiere, di ristorazione e sportive.